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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 22 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 87.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

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7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

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11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

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4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le

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contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.

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notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.

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2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto il controllo

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ai sensi dell'art. 87, comma 1.

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4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in

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5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18

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articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare

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6. La lettera b), del comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente: "b) l'elenco delle imprese

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, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Tali soggetti sopportano le spese

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10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che

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8. L'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24

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12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono

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Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente

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13. L'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la

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3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e

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1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del

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